STATUTO
.................................................
(CONFORME A FEDERCLUB MINI ITALIA)
Titolo I
DELL'ASSOCIAZIONE
Art.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituita una Associazione denominata "..........................................",
libera associazione apolitica e senza scopo di lucro che raccoglie
l'adesione di tutti gli appassionati che intendono promuovere la diffusione
della cultura dell'automobile Mini, della sua evoluzione tecnica e
del suo mito.
Art.2 SCOPO
L'Associazione ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura
dell'automobile Mini, della sua evoluzione tecnica e del suo mito.
L'Associazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo
attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, gare
sportive e attività simili.
Art.3 DURATA - SEDE - PATRIMONIO SOCIALE
La durata dell'Associazione ".........................................."
è illimitata.
L'Associazione ".........................................."
ha la sua sede legale a ................................, ..............
Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dalle
quote dei Soci e da tutti gli altri beni mobili ed immobili di cui
l'Associazione divenga proprietaria.
Art.4 STEMMA SOCIALE - BANDIERA SOCIALE
Lo Stemma Sociale è allegato al presente Statuto sub "A"
ed è rappresentato da uno scudo di forma
.............................................................................................................................................
La Bandiera Sociale, con sfondo di colore ..........................................,
porta al centro lo stemma sociale.
Titolo II
DEI SOCI
Art.5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
La domanda di ammissione dei singoli appassionati all'Associazione
deve essere firmata dal richiedente il quale deve dichiarare l'osservanza
del presente Statuto e delle disposizioni e Regolamenti del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti Soci entro
un mese dal giorno in cui le sono pervenute.
Il Presidente dell'Associazione avrà cura di informare gli
aspiranti Soci dell'accettazione o della non accettazione delle domande.
La domanda di ammissione a Socio può essere presentata più
volte.
Art.6 SOCI FONDATORI
Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno concorso alla fondazione
dell'Associazione "...................... ...................."
e firmato l'atto costitutivo dell'Associazione in data [ __/__/2000],
..........................
Art.7 SOCI ORDINARI
Sono Soci Ordinari gli iscritti ammessi ai sensi del precedente art.5
che partecipano alle attività dell'Associazione ".........................................."
e contribuiscono al suo sviluppo.
Art.8 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE
1. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione
annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo
entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.
2. La quota di iscrizione annuale deve essere versata entro il 31
gennaio di ogni anno.
3. Qualora la quota di iscrizione annuale non venga pagata, il Socio
ritardatario sarà invitato a versarne l'importo. Finché
il Socio ritardatario non avrà soddisfatto il proprio debito
nei confronti dell'Associazione non potrà frequentare la Sede
Sociale ed usufruire delle agevolazioni riservate ai Soci. Il Socio
che sia in ritardo di oltre un anno nell'adempimento di tutte le sue
obbligazioni nei confronti dell'Associazione, verrà escluso
ai sensi dell'articolo 9 lettera b).
4. La quota di iscrizione annuale si intende per anno solare ed è
indivisibile.
5. In caso di aumento della quota di iscrizione annuale o di eventuali
contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, i Soci che non
intendano aderirvi hanno il diritto a recedere nei trenta giorni successivi
alla relativa comunicazione.
Art.9 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di Socio si perde:
a) per recesso. Il Socio che intende dimettersi deve, pena la nullità,
comunicare il proprio recesso per lettera raccomandata a.r. al Consiglio
Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno o nel minor termine stabilito
dall'articolo 8 punto 5; il recesso ritualmente e tempestivamente
notificato avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo;
b) per esclusione. Ai sensi del precedente articolo 8, il Consiglio
Direttivo deve proporre l'esclusione del Socio per morosità,
nel caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi debito nei confronti
dell'Associazione che sia superiore a un anno. Prima dell'esclusione
per morosità, il Consiglio Direttivo deve invitare il Socio
moroso ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, regolarizzando
il proprio rapporto con la cassa sociale. Decorso detto termine, il
Socio si considera automaticamente escluso.
c) per radiazione. Nei casi previsti dall'articolo 28. In tal caso
il Socio radiato perderà ogni diritto nei confronti dell'Associazione,
compreso il diritto alla ripetizione della quota di iscrizione già
versata.
Art.10 RIAMMISSIONE DELL'EX SOCIO
I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, qualora
intendano rientrarvi, sono soggetti a tutte le formalità di
ammissione, e dovranno nuovamente versare gli eventuali contributi
di iscrizione.
Titolo III
DEGLI ORGANI SOCIALI
Art.11 ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione "..........................................":
a) l'Assemblea dei Soci (Ordinari e Fondatori);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche Sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun
compenso: compete solo il rimborso delle spese documentate.
Titolo IV
DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.12 DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità
dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto,
sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto i
Soci Fondatori e tutti i Soci Ordinari.
Ciascun Socio ha diritto di farsi rappresentare da altro Socio mediante
regolare delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura.
Le deleghe ad un Socio non possono essere più di ..........................................
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Art.13 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, nella
Sede sociale o altrove, almeno una volta all'anno entro il 30 novembre,
mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
dell'Assemblea e dell'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci
per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica
- ed affisso all'Albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea.
L'Assemblea Ordinaria provvede:
a) all'esame ed alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) alla nomina e/o conferma:
- del Consiglio Direttivo;
- del Collegio dei Revisori dei Conti;
- del Collegio dei Probiviri;
c) a ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative
annuali e gli eventuali contributi dei Soci;
d) a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione dell'Associazione
che sia sottoposto al suo esame.
Art.14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente,
nella Sede sociale o altrove, quando questi lo ritenga necessario,
mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine
del giorno.
L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci
per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica
- ed affisso all'Albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea.
L'Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
b) sulla messa in liquidazione e scioglimento dell'Associazione.
c) su eventi eccezionali.
Art.15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà
più uno dei Soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza
semplice dei presenti.
Trascorsa un'ora dall'ora originariamente stabilita per la prima
convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda
convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il
numero di Soci presenti o rappresentati, deliberando a maggioranza
semplice dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi
dei Soci aventi diritto di voto.
Trascorsa un'ora dall'ora originariamente stabilita per la prima
convocazione, l'Assemblea Straordinaria si intende riunita in seconda
convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il
numero di Soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione
delibera con le seguenti maggioranze:
1. a maggioranza semplice dei presenti per le delibere concernenti
sul punto c) dell'Articolo 14.
2. per le delibere concernenti il punto a) dell'articolo 14 è
sempre richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi
diritto di voto.
3. per le delibere concernenti il punto b) dell'articolo 14 è
sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci
aventi diritto di voto.
Art. 16 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI
SOCI O DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente
quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Consiglieri,
da un gruppo di almeno un terzo dei Soci o quando sia formalmente
richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 17 VOTAZIONI
Ogni Socio ha diritto a votare purché lo stesso sia in regola
con il pagamento della eventuale quota di iscrizione annuale all'Associazione.
Le votazioni si fanno per alzata di mano. Nel caso in cui l'Assemblea
o il Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l'Assemblea
procederà alla nomina di due scrutatori tra i Soci presenti.
In caso di parità di voti, l'Assemblea procede immediatamente
ad una seconda votazione.
Art. 18 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
e, in sua assenza, dal Vice Presidente da lui delegato. Spetta al
Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere
la discussione. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla
stessa tra i rappresentanti dei Soci presenti.
I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro,
firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Titolo V
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da cinque membri (il Presidente e quattro Consiglieri).
Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna le cariche
agli altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente,
tutti i poteri a lui spettanti ai sensi di Statuto possono essere
esercitati dal Vice Presidente.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
Art. 20 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause,
dovessero cessare di fare parte del Consiglio Direttivo, è
facoltà del Consiglio Direttivo stesso completare, mediante
cooptazione, il numero dei propri membri, salvo ratifica delle nomine
così avvenute da parte dell'Assemblea che dovrà tempestivamente
essere convocata allo scopo.
I Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla scadenza
dell'intero Consiglio.
Qualora, nel corso dell'anno sociale, il Consiglio Direttivo perdesse,
per qualsiasi ragione, più della metà dei suoi membri,
dovrà immediatamente convocarsi l'Assemblea dei Soci per la
nomina dell'intero Consiglio che sarà composto come previsto
nel precedente articolo 19.
La convocazione sarà fatta dal Presidente uscente o, in sua
mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di vacanza della carica di Presidente dell'Associazione,
il Vice Presidente lo sostituirà sino all'Assemblea ordinaria
indetta allo scopo della ratifica della nomina del nuovo Presidente
designato come previsto nel precedente articolo 19.
Art. 21 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte
a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma Sociale.
Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
e del Consiglio direttivo e firma i bilanci preventivi e consuntivi
da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
Art. 22 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente
mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione e delle materie da trattare. L'avviso di convocazione
deve essere spedito ai Consiglieri per lettera - da recapitarsi mezzo
posta, fax, o posta elettronica - almeno 7 giorni prima di quello
fissato per la riunione del Consiglio.
Art. 23 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza del componenti
del Consiglio. Non è ammessa la rappresentanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità
decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
quello del Vice Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito
Libro firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 24 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere in merito alla realizzazione
dello Scopo Sociale.
Esso, tra l'altro:
a) provvede alla redazione del programma delle attività Sociali,
sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
b) redige un Regolamento dell'Associazione e delibera sulle successive
modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento
dell'Associazione;
c) redige il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo;
d) delibera sull'ammontare della eventuale quota d'iscrizione annuale
e degli eventuali contributi speciali dovuti dai Soci, in occasione
di manifestazioni particolari, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
e) decide sulle domande di ammissione all'Associazione dei Soci Ordinari;
f) prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei
Soci alle attività dell'Associazione;
Il Consiglio può istituire commissioni di lavoro nominando
un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze
del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può
delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.
Titolo VI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(CONSIGLIATO ANCHE EVENTUALMENTE IN UN SECONDO TEMPO)
Art. 25 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea
e si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti anche
tra non Soci che nominano il Presidente nella prima riunione.
Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione,
procedendo alla revisione dei conti e del bilancio. I revisori durano
in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 26 DOVERI DEL COLLEGIO
I Revisori dei Conti possono chiedere al Presidente la convocazione
del Consiglio per avere chiarimenti sull'andamento dell'esercizio
Sociale.
Quando i Revisori dei Conti ritengano che il Consiglio Direttivo
con il suo operato possa ledere gli interessi dell'Associazione, devono,
senza indugio, richiedere la convocazione dell'Assemblea ai sensi
dell'articolo 14 dello Statuto.
Titolo VII
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (FACOLTATIVO)
Art. 27 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi,
nominati dall'Assemblea anche tra i non Soci che non rivestano altre
cariche Sociali. I suoi membri nominano il Presidente del Collegio
e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Art. 28 COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri ha funzione di amichevole compositore nelle
controversie insorte tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci fra
loro.
Esso, inoltre, è competente a decidere in primo grado su ogni
controversia insorta per la violazione da parte di Soci a norme dello
Statuto o di Regolamenti dell'Associazione;
Su istanza del Consiglio Direttivo o di almeno due Soci, il Collegio
dei Probiviri delibera il proscioglimento ovvero l'adozione di uno
dei seguenti provvedimenti nei confronti dei Soci:
a) censura scritta;
b) sospensione temporanea;
c) radiazione.
La decisione, adottata dopo avere sentito le parti interessate ed
eseguita ogni indagine del caso, viene depositata presso la Segreteria
dell'Associazione e comunicata agli interessati entro i successivi
quindici giorni a mezzo lettera raccomandata a.r., i quali potranno
ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 31.
Titolo VIII
DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO
Art. 29 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
L'esercizio sociale coincide normalmente con l'anno solare. Il bilancio
di esercizio, con la relazione del Consiglio Direttivo, nonché
il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede sociale
durante i quindici giorni che precedono quello in cui l'Assemblea
è stata indetta affinché i Revisori dei Conti ed i Soci
che hanno diritto a parteciparvi possano prenderne visione.
Titolo IX
DELLO SCIOGLIMENTO
Art. 30 NOMINA DEL LIQUIDATORE
Con la delibera di scioglimento, adottata con le modalità
previste dall'articolo 14 del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria
nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera
in merito alla destinazione, sempre a favore di Enti o Associazioni
con finalità analoghe, delle attività Sociali residue
dopo l'avvenuta estinzione delle passività.
Titolo X
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci sulla validità,
sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente statuto ed in
genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale
instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra soci e amministratori
e/o la società, fatta eccezione per quelle riservate dalla
legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposta
al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in
contrasto.
In caso di disaccordo circa la nomina dell'arbitro unico la controversia
sarà sottoposta al giudizio di tre arbitri, due dei quali nominati
da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza
di accordo tra i predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo
di essi dal presidente "pro-tempore" del Tribunale di ..........................................,
il quale nominerà anche l'Arbitro della parte che non avesse
provveduto alla designazione dello stesso nel termine di venti giorni
dalla data di comunicazione della nomina dell'Arbitro designato dalla
parte che promuove l'arbitrato.
Ove le parti contendenti siano tre o più, e non si raggiunga
l'accordo circa la nomina dell'arbitro unico, il Collegio Arbitrale
sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo
dalle parti stesse, o, in difetto di accordo, entro venti giorni dalla
data di richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente
"pro-tempore" del Tribunale di ..........................................,
su istanza della parte più diligente, intimate le altre.
Il terzo arbitro nominato dai primi due o dal Presidente della Camera
di Commercio di .........................................., assume
la Presidenza del Collegio.
Le comunicazioni circa la nomina degli arbitri devono avvenire mediante
lettera raccomandata o notifica.
Appena accettata la nomina, l'arbitro o il Presidente del Collegio
è tenuto a convocare le parti di persona entro 30 (trenta)
giorni per un tentativo di conciliazione. Non riuscendo il tentativo,
l'arbitro o gli arbitri danno inizio al procedimento.
L'arbitro o gli arbitri regolano lo svolgimento del giudizio nel modo
che ritengono più opportuno.
La sede dell'arbitrato è in ..........................................,
nel luogo scelto dall'arbitro unico o dagli arbitri.
L'arbitro o gli arbitri nel giudicare devono osservare le regole di
diritto.
L'arbitro o gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di
120 giorni dall'accettazione o dall'ultima accettazione.
L'arbitro o gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione
delle spese e degli onorari secondo il principio della soccombenza.
Art. 32 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione
le norme del Codice Civile e delle altre Leggi Speciali.
